Statuto

Art. 1  (Costituzione e scopi).

  1. L’Associazione denominata “Il Cenacolo di Tommaso Moro”, di seguito definita “Associazione”, è costituita con sede in Roma in Via S. Vitale, n. 5, int. 5. Con decisione del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà trasferire la sede, purché nell’ambito dello stesso comune, istituire filiali, succursali e rappresentanze, nonché modificarle e sopprimerle, senza che si renda necessaria una modifica statutaria. L’Associazione ha durata illimitata.
  2.  L’Associazione é senza fini di lucro. Essa si ispira al principio di centralità della persona umana, e persegue finalità di ordine culturale. In particolare si propone di:
    • studiare i valori fondanti e inderogabili dell’essere umano e il loro riconoscimento da parte delle legislazioni statali;
    • approfondire il rapporto tra libertà, giustizia e solidarietà nelle relazioni umane e sociali;
    • sviluppare il dialogo tra scienza, tecnica ed etica nel quadro di un effettivo ed armonico progresso del vivere personale e sociale;
    • promuovere la salvaguardia dei diritti umani e la comprensione e il dialogo tra i popoli;
    • promuovere iniziative culturali, di studio e di ricerca scientifica;
    • organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, manifestazioni, pubblicazioni, convegni, incontri, programmi di cooperazione in ambito nazionale ed internazionale;
    • realizzare tutte le attività connesse o strumentali alle suddette, al fine di realizzare gli scopi statutari.
  3. Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

Art. 2  (Modifica dello statuto).

  1. Lo statuto può essere modificato solo dall’Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un terzo dei soci.
  2. Per deliberare la modifica occorrono la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 3  (Soci).

  1. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, che abbiano conseguito la maggiore età, o giuridiche, italiane o straniere, in numero illimitato, che condividono le finalità per le quali l’Associazione è stata costituita e si impegnano al raggiungimento dello scopo sociale. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, nonché quanto deliberato dall’Assemblea e/o dal Consiglio direttivo.
  2. L’adesione all’Associazione avviene su presentazione di due soci e a titolo esclusivamente personale e volontario.
  3. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.
  4. I soci sono distinti nelle seguenti categorie:
  • ONORARI,
  • SOSTENITORI,
  • ORDINARI.

Art. 4  ( Soci Onorari).

  1. Soci Onorari sono coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze in campo culturale, politico, istituzionale, scientifico e/o sociale.
  2. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo con maggioranza di voti non inferiori ai due terzi.
  3. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale e possono svolgere le attività dell’Associazione e usufruire dei relativi servizi con le modalità dettate dal regolamento interno.

Art. 5  (Soci Sostenitori).

Appartengono alla categoria dei Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche ammesse all’Associazione che ne condividano le finalità sostenendole anche finanziariamente.

Art. 6  (Soci Ordinari).

  1. L’ammissione del Socio Ordinario è subordinata a:
  2. Presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale decide senza obbligo di motivazione;
  3. Pagamento della quota sociale;
  4. Accettazione senza riserva del presente statuto e dell’eventuale regolamento e loro successive modifiche.
  5. Per diventare soci ordinari è necessaria l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo con maggioranza di voti non inferiore ai due terzi.

I soci Ordinari sono tenuti al versamento della prescritta quota annuale, partecipano attivamente per il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione ed usufruiscono dei servizi dell’Associazione secondo le modalità dettate dal regolamento.

Art. 7  (Pagamento delle quote annuali).

  1. Le quote annue per l’iscrizione, il rinnovo e la conferma della qualità di socio vanno corrisposte in un’unica soluzione tramite pagamento su c/c bancario, postale e contanti.
  2. L’importo delle quote e le modalità di pagamento sono stabilite con regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo e reso noto all’Assemblea dei soci.

Art. 8  (Cessazione di appartenenza all’Associazione).

  1. La qualifica di socio ed i relativi diritti si perdono per dimissioni volontarie, da presentare per iscritto al Presidente e ratificate dal Consiglio Direttivo, ed in caso di morte.
  2. I soci possono essere esclusi dall’Associazione per morosità superiore a novanta giorni nel pagamento delle quote annuali o di quant’altro eventualmente dovuto, per infrazioni allo statuto o al regolamento interno, nonché per comportamento contrario alle finalità dell’Associazione o di ostacolo al buon andamento delle sue attività.
  3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione all’interessato dei fatti addebitatigli.
  4. La delibera di esclusione dovrà essere ratificata dall’Assemblea ed il Presidente dovrà comunicarla al Socio escluso.

Il socio escluso o receduto dall’Associazione non ha il diritto al rimborso delle quote già versate né ad alcuna indennità.

Art. 9  (Organi dell’Associazione).

  1. Gli organi dell’Associazione sono:- l’Assemblea dei soci;- il Consiglio Direttivo;- il Presidente;- i due Vice Presidenti;- il Segretario Generale;- il Tesoriere;- il Collegio dei Probiviri.
  2. Alle cariche sociali possono essere eletti tutti i soci.
  3. Tutte le cariche sono gratuite ed hanno durata di tre anni. Le cariche sono rinnovabili.

Art. 10  (Assemblea dei soci).

  1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote annuali. Ad ogni socio corrisponde un voto.
  2. Tutti i soci possono esercitare il diritto di voto, anche per delega. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, che non sia membro del Consiglio direttivo o revisore; tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre soci.
  3. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
    • L’Assemblea ordinaria è convocata: dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta motivata presentata al Consiglio direttivo da almeno un decimo dei soci.
    • L‘Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno, e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale:
      • per discutere, approvare o modificare il bilancio preventivo e consuntivo;
      • per eleggere o surrogare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
      • per stabilire le direttive generali e gli indirizzi dell’Associazione;
      • per trattare tutti gli argomenti che siano di sua competenza o negli altri casi di legge.
  4. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo, anche su richiesta motivata ed indicante l’ordine del giorno presentata al Consiglio stesso da almeno un decimo dei soci. Il Consiglio direttivo ha l’obbligo di indire l’Assemblea straordinaria al più tardi entro un mese dal ricevimento della domanda. E’ di competenza dell’Assemblea straordinaria:
    • per discutere, approvare o modificare il bilancio preventivo e consuntivo;
    • per eleggere o surrogare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
    • per stabilire le direttive generali e gli indirizzi dell’Associazione;
    • per trattare tutti gli argomenti che siano di sua competenza o negli altri casi di legge.
  5. I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e mediante affissione nella sede dell’Associazione dell’avviso di convocazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza. Nello stesso avviso saranno indicati anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, nel caso che la prima andasse deserta. La seconda convocazione non potrà aver luogo se non sia trascorso un giorno dalla prima.
  6. L’Assemblea vota di norma per alzata di mano o, su richiesta della maggioranza, con votazione a scrutinio segreto e per iscritto.
  7. Le votazioni riguardanti gli organi dell’Associazione avvengono sempre con votazione a scrutinio segreto e per iscritto.
  8. Le Assemblee deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del codice civile.

Art. 11  (Comitati)

L’Assemblea può deliberare l’istituzione di appositi Comitati, anche permanenti, per l’istruttoria di singole questioni.

Art.12  (Consiglio direttivo).

  1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a undici e non superiore a quindici. In sede di prima costituzione gli organi sociali possono essere eletti in deroga al presente statuto, per la durata di quattro anni.
  2. Ad eccezione dell’ eventuale costituzione in deroga degli organi sociali di cui al comma 1, il Consiglio Direttivo, nella seduta immediatamente successiva all’Assemblea che ha provveduto alla nomina dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri il Presidente, i due Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario generale, e, ove non nominato dall’Assemblea, anche il Collegio dei Probiviri.
  3. Il Consiglio Direttivo sovrintende alla ordinaria gestione delle attività sociali ed adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all’art.1.
  4. Il Consiglio si riunisce di norma tre volte l’anno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. La convocazione dovrà avvenire mediante comunicazione scritta inviata tramite posta o con notificazione a mano. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
  5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  6. Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  7. Il Consiglio Direttivo:
  • definisce gli indirizzi generali dell’Associazione, promuove e coordina l’attività sociale;
  • delibera il Regolamento interno e le eventuali modifiche;
  • determina la misura delle quote annuali nonché quello per l’utilizzo delle attrezzature e la fruizione dei servizi, stabilendo le modalità di riscossione;
  • decide sulle richieste di iscrizioni e di recesso;
  • delibera l’esclusione dall’Associazione ed i provvedimenti disciplinari;
  • redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  • predispone la relazione annuale di accompagnamento al bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea;
  • determina l’assunzione e il licenziamento del personale eventualmente necessario per il funzionamento dei servizi e delle strutture, stabilendo il relativo trattamento economico e giuridico;
  • delibera e stipula gli atti che risultassero utili o necessari per il perseguimento delle finalità sociali ivi compresi gli atti relativi alla destinazione ed all’investimento delle eventuali disponibilità;
  • delibera acquisti, vendite, cessioni, comodati, accettazioni di donazioni, eredità, lasciti e legati, transazioni e rinunce.

Il Consiglio Direttivo può delegare temporaneamente le proprie attività al Presidente o ad uno o più Consiglieri e può nominare e revocare in ogni momento Delegati a singole attività, conferendo loro i poteri all’uopo necessari. La nomina di Delegato può avvenire nei confronti dei Soci onorari e ordinari.

Art.13  (Presidente).

  1. Il Presidente presiede le assemblee e le riunioni del Comitato Direttivo.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale degli atti e provvedimenti con potestà di delega per singoli atti e sulla esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo. Sottoscrive il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea dei soci. Pone in essere tutte le azioni per la tutela del nome e del simbolo dell’Associazione.
  3. In caso di assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono svolte da uno dei due vice Presidenti.
  4. Il Presidente, in rappresentanza dell’Associazione, ha la potestà, previa delibera del Consiglio direttivo, di aprire conti correnti bancari e postali a quest’ultima intestati, per effettuare le normali operazioni di gestione ovvero emettere ed incassare assegni, contributi e finanziamenti da istituzioni statali, regionali, provinciali, comunali, locali e da privati.

Art.14  (Vice Presidenti).

I Vice Presidenti sono eletti in numero massimo di due e sostituiscono a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza e/o legittimo impedimento dello stesso.

Art.15  (Segretario Generale).

Il Segretario Generale coordina le attività dell’Associazione ai fini dell’attuazione delle finalità di cui al presente statuto, e riferisce al Presidente e al Consiglio direttivo del buon andamento dell’Associazione.

Art. 16  (Tesoriere).

  1. Il Tesoriere amministra i fondi dell’Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, tiene la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo.
  2. Il Tesoriere riscuote le quote sociali ed eventuali proventi e provvede alle spese ordinarie. Per le spese straordinarie deve essere autorizzato dal Presidente dell’Associazione. A tale scopo viene conferita dal Presidente al Tesoriere la delega alla firma su conto bancario e/o conto postale dell’Associazione. I mandati di pagamento delle spese non costituiscono titolo legale se non muniti della firma del Presidente.
  3. Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei libri sociali.

Art. 17  (Collegio dei Probiviri).

  1. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea.
  2. E’ composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci ordinari.
  3. Il Presidente del Collegio, se non nominato/eletto dall’Assemblea, è nominato dal Collegio in seno a se medesimo.
  4. Il Collegio agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi dell’Associazione oppure di un solo socio: ogni richiesta è considerata valida se formulata per iscritto, motivata e firmata.

Art. 18  (Patrimonio).

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dalle quote sociali; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; da eventuali contributi volontari di enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche.
  2. L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e quello preventivo per il successivo esercizio.
  3. Il bilancio consuntivo è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 19  (Durata e scioglimento).

L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 del codice civile:

  1. Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  2. Per le cause di cui all’art. 27 del codice civile;
  3. Per delibera dell’ Assemblea, a maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci.
  4. In caso di scioglimento dell’ Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità, scelta a maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci.

Art.20  (Provvedimenti disciplinari- controversie).

  1. Previa contestazione agli interessati dei relativi addebiti, il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti di tutti i soci, i seguenti provvedimenti disciplinari:
    • l’ammonizione;
    • la sospensione a termine;
    • l’esclusione.
  2. Eventuali controversie tra i soci, il Consiglio direttivo, i suoi membri, o tra questi e l’Associazione relative all’interpretazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti, ove non risolte da una preventiva procedura di conciliazione, sono essere rimesse al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri dei quali due, uno per ciascuno, scelti dalle due parti; ed il terzo scelto dai due arbitri di parte di comune accordo.
  3. I membri del collegio arbitrale decidono, quali amichevoli compositori, pro bono et aequo, con giudizio inappellabile e senza formalità di procedura, entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 21  (Norma di chiusura).

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

  • EDITORIALE

    Tommaso Moro e l’Utopia necessaria. Un’altra idea di Europa.

    di Antonio Casu

    Sono trascorsi cinquecento anni dalla pubblicazione, a Lovanio, della prima edizione di «Utopia» di Thomas More, uno dei pochi libri, è stato scritto, che ha davvero inciso sulla storia del mondo. Eppure, nel tempo, il termine Utopia ha finito per assumere una prevalente connotazione negativa. La si è spesso intesa come sinonimo di ideale astratto, di chimera irraggiungibile, contrapposto ad una visione concreta e realistica della società e della storia. Neppure ha giovato alla considerazione del termine l’uso che ne hanno fatto ideologie e teorie politiche dei secoli recenti, che hanno finito per trasformare la promessa di una società migliore, o addirittura perfetta, in regimi oppressivi e totalitari.
    In sostanza, si è finito per ricondurre l’Utopia a progetti velleitari oppure a pericolosa illusione, oppio della ragione. Così, alcuni l’hanno demonizzata, come Solgenitzsin, che la riteneva l’origine delle dittature contemporanee, o Popper, che la riteneva inscindibile dalla violenza, o Berlin, critico del presunto desiderio di perfezione che sarebbe insito nell’Utopia sociale. Altri hanno tentato di appropriarsene, come Marx il quale, privilegiandone gli aspetti di critica sociale dell’Inghilterra del suo tempo annoverava Tommaso Moro tra i precursori del comunismo.
    Ma naturalmente non si possono attribuire all’opera di More le conseguenze delle degli usi e delle interpolazioni storiche successive. «Utopia» è invero una costruzione allegorica, dunque a più livelli di lettura. Un racconto non vero, ma verosimile, in cui alla fine il verosimile ci indica il vero.
    Non un solo particolare, nel libro, è irrilevante. La storia è raccontata da una voce narrante, Raffaele (il nome dell’Arcangelo che significa Dio guarisce) Itlodeo (il cui etimo Izlos daíein significa raccontatore di bugie, burlone). Itlodeo, un navigatore esperto, che aveva navigato con Vespucci, racconta di una terra che era in origine una penisola chiamata Abraxa (ábrektos, su cui non piove, spiegava Lupton) collegata alla terraferma da un istmo che il suo conquistatore Utopo fece resecare, e che quindi da lui prese il nome di Utopia (ou-tópos, non luogo), e che in precedenti stesure del libro era indicata come Nusquama (nusquam, in nessun luogo) ed anche Eutopia (eu-tópos, luogo felice).
    L’isola che non c’è aveva come una capitale denominata Amauroto (città fantasma), era attraversata dal fiume Anidro (senz’acqua), governata dal principe Ademo (senza popolo), amministrata da Tranibori (tranós borós – vistosi mangiatori) e da Sifogranti (sýfos ghérontes – anziani altezzosi), difesa da Zapoleti (zoe poléin –  mercenari), e aveva per vicini Acori (akóros – senza terra) e Polileriti (polús-lérosítes – nativo di molte ciance), e via dicendo. Thomas More ci dice, dunque, che la fondazione dell’Utopia comporta la scelta di tagliare i ponti con il passato; di superare il limes della terraferma delle nostre convinzioni e abitudini, e delle illusorie certezze; di inoltrarsi nel mare aperto della conoscenza, empirica e spirituale. Solo così si potrà aspirare a giungere all’isola felice della libertà e del buon governo.
    Ed inoltre, se l’Utopia risiede in un luogo felice che non sta in nessun luogo, e dunque in nessun luogo può sussistere un luogo davvero felice, allora non trova fondamento alcuno l’attesa messianica della perfezione in terra, l’aspettativa di raggiungere una società perfetta. Vi è solo il diritto-dovere di migliorare il mondo, in ogni luogo e condizione. Cominciando da noi stessi.
    L’Utopia di Tommaso Moro è in realtà una critica del potere, una sublime satira del potere.
    Tommaso Moro, diceva Luigi Firpo, ci invia un messaggio nella bottiglia. E ci svela il volto oscuro del potere, che comanda ma non libera, lasciando a noi il compito di migliorarci, di raggiungere la saggezza mediante la ragione. Il fine dell’Utopia è dunque la saggezza, quella che Francesco Cossiga definiva, proprio parlando di More, il bene comune possibile.
    In quei pochi anni, agli inizi del Cinquecento, a un quarto di secolo dalla scoperta dell’America, l’insieme delle categorie politiche e giuridiche medievali implode, come ci spiega Carl Schmitt in «Terra e mare» e soprattutto nel «Nomos della Terra».
    Così avviene che la scoperta del Nuovo mondo genera la ricerca di un Mondo Nuovo, e che tale ricerca costituirà la causa e il motivo unificante della letteratura utopistica che dopo More prenderà le mosse, anzi… il largo.
    E avviene anche che in questa ricerca, e a causa di essa, matura il paradigma moderno del potere: l’«Elogio della Follia» di Erasmo è del 1511, «Il Principe» di Machiavelli è del 1513, l’«Utopia» come si è detto viene pubblicata nel 1516, «Le istituzioni del principe cristiano», ancora di Erasmo, sempre nel 1516.
    La teoria politica medievale è consegnata agli archivi. Il conflitto tra ragion di Stato e Utopia segnerà indelebilmente la storia politica del Vecchio Continente, e con esso la lucida consapevolezza della necessità di un’alternativa umanistica al predominio della scienza e della tecnica, in sostanza della necessità di un sistema di valori al quale ancorare il progresso scientifico. L’isola che non c’è è anche un luogo di buon governo: “de optimo rei publicae statu”, recita il titolo dell’opera.
    Vi è ancora un altro aspetto che occorre sottolineare. L’Utopia di Thomas More è l’ultima visione unitaria dell’Europa, e del suo ruolo guida nella storia del mondo, prima della stagione degli scismi e delle chiese nazionali, prima della separazione tra fede e ragione che ha separato irreparabilmente la civiltà europea dal suo primato, consegnandolo ad altri protagonisti.
    Una visione, quella di Tommaso Moro, che restituisce alla libertà, anche religiosa, e alla cultura, dunque alla conoscenza, una centralità che avrebbe impedito questa deriva.
    Che teorizza una separazione virtuosa tra sfera politica e sfera religiosa che da una parte richiama l’essenzialità del precetto evangelico e dall’altra anticipa la fine del temporalismo. Con secoli di anticipo rispetto al “Libera Chiesa in libero Stato”.
    Che promuove una visione antropologica della società basata sulla centralità della persona, tanto da teorizzare, per la prima volta, l’abolizione della pena capitale. Ben prima di Beccaria, il quale peraltro, nel capitolo XXVIII della sua celebre opera «Dei delitti e delle pene» subordina il divieto di irrogazione alla pena capitale alla sicurezza dello Stato e alla tutela dell’ordine pubblico, e dunque in sostanza alla ragion di Stato.
    Una visione, dunque, anche profetica, perché addita un percorso che è stato ripreso secoli dopo. Un santo campione dello Stato laico, lo definiva ancora Cossiga.
    Perché, in ultima analisi, l’Utopia non è uno stato emotivo, né un rifugio consolatorio dello spirito, né una manifestazione di buonismo politico. Né tantomeno una fuga dalla realtà. Al contrario, l’Utopia è l’unica alternativa possibile al fatalismo, alla rassegnazione, alla supina accettazione dei rapporti di forza che regolano la società.
    L’Utopia è l’altra faccia della Norma. Senza Norma, senza la Legge, la società scivola nell’anarchia e nella dissoluzione. Ma senza Utopia, la realtà si conforma ineluttabilmente ad un Ordine improntato alla legge del più forte.
    L’Utopia è lo spazio di libertà dell’uomo di fronte all’Ordine.
    L’Utopia è dunque una lucida, consapevole, e spesso costosa, assunzione di responsabilità. Ma è una responsabilità necessaria.
    Perché nessuno può pretendere di possedere tutta la verità, o di possederla solo per sé, o di esserne unico interprete. E nessuno ha diritto di attingere da solo a quella fonte. Al contrario, occorre aprirsi alla conoscenza, degli altri e dell’altro. Perché solo la conoscenza conduce alla verità, e solo la verità rende liberi.

     

    da Tempopresenterivista, 25 OTTOBRE 2016

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