STATUTO
IL CENACOLO DI TOMMASO MORO – ETS
Art. 1 (Denominazione, Sede e Durata).
1. L’Associazione denominata “Il Cenacolo di Tommaso Moro – ETS”, di seguito
definita “Associazione”, è costituita con sede in Roma, Via S. Vitale n. 5.
2. L’Associazione è un Ente del Terzo Settore, si ispira e applica i principi del Terzo
Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, e, in
quanto compatibili, del Codice Civile.
3. Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni
ed integrazioni, solo dopo l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS) l’ente utilizzerà l’espressione “Ente del Terzo Settore (ETS)” nella propria
denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni in pubblico.
4. L’Associazione ha durata illimitata. Con decisione del Consiglio Direttivo,
l’Associazione può trasferire la sede, purché nell’ambito dello stesso comune,
istituire filiali e succursali, nonché modificarle e sopprimerle, senza che si renda
necessaria una modifica statutaria.
Art. 2 (Scopi, finalità e attività).
1. L’Associazione persegue, senza fine di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale mediante lo svolgimento o l’esercizio in via esclusiva e principale, di
una o più attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5 del Codice del Terzo
Settore in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o
servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
2. L’Associazione si ispira al principio di centralità della persona umana, e
persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall’art. 5 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, attraverso le attività di interesse generale
previste dallo stesso e riportate alle seguenti lettere:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa, ai sensi della lettera d) dell’art. 5 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b) formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi della lettera g) dell’art. 5
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi della lettera h) dell’art.
5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi della
lettera i) del primo comma dell’art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
e) promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli, ai sensi della
lettera v) del primo comma dell’art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Al fine di realizzare le attività necessarie all’ottenimento delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione intende dare vita alle attività di
interesse generale attraverso le seguenti azioni mirate da intendersi come
meramente indicative e non esaustive:
a) organizzazione di corsi di formazione di ogni ordine e grado;
b) realizzazione di master universitari su materie economiche, giuridiche e della
scienza politica;
c) realizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni relative all’etica e ai valori
fondanti e inderogabili dell’essere umano e al loro riconoscimento da parte delle
legislazioni statali;
d) realizzazione di indagini e studi sociali per approfondire il rapporto tra libertà,
giustizia e solidarietà nelle relazioni umane;
e) organizzazione di eventi e occasioni di incontro e dialogo tra arte, scienza,
tecnica ed etica nel quadro di un effettivo ed armonico progresso del vivere
personale e sociale;
f) promozione della salvaguardia dei diritti umani e la comprensione e il dialogo
tra i popoli;
g) promozione di iniziative culturali attraverso convegni, mostre, rassegne al fine
di diffondere la cultura della solidarietà e della sussidiarietà;
h) organizzazione e gestione, diretta o indiretta, di manifestazioni, pubblicazioni,
convegni, incontri, programmi di cooperazione in ambito nazionale ed
internazionale;
i) realizzazione di tutte le attività connesse o strumentali alle suddette, al fine di
conseguire gli scopi statutari.
4. Ai sensi dell’art.7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione
può svolgere attività e iniziative di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie
attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti,
donazioni e contributi di natura non corrispettiva; può realizzare attività di
raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante
sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi
di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e
dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei
rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia
di cui all’art. 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio
nazionale del Terzo Settore.
5. L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale
sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri
e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 6 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Al Consiglio direttivo compete deliberarne la loro
individuazione.
Art. 3 (Soci).
1. Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche, che abbiano
conseguito la maggiore età, o le persone giuridiche, italiane o straniere, enti anche
del Terzo Settore, in numero illimitato, che condividono le finalità per le quali
l’Associazione è stata costituita e si impegnano al raggiungimento dello scopo
sociale. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, nonché
quanto deliberato dall’Assemblea ovvero dal Consiglio direttivo.
2. L’adesione all’Associazione avviene a titolo esclusivamente personale e
volontario.
3. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.
4. I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:
a) Onorari,
b) Sostenitori,
c) Ordinari.
5. I soci usufruiscono dei servizi dell’Associazione secondo le modalità dettate dal
Regolamento interno.
Art. 4 (Soci Onorari).
1. Soci Onorari sono coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze in
campo culturale, politico, istituzionale, scientifico e/o sociale, che abbiano reso
importanti servigi in favore dell’Associazione.
Art. 5 (Soci Sostenitori).
1. Appartengono alla categoria dei Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche
ammesse all’Associazione che ne condividano le finalità sostenendole anche
finanziariamente.
Art. 6 (Soci Ordinari).
1. Possono aderire all’Associazione, con la qualifica di Soci Ordinari, le persone
fisiche o giuridiche o enti anche del Terzo Settore, che condividono le finalità della
stessa e partecipano attivamente alle attività volte al raggiungimento degli obiettivi
dell’Associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.
2. L’ammissione del Socio è subordinata a:
a) presentazione di domanda scritta al Consiglio direttivo, il quale decide senza
obbligo di motivazione con il voto favorevole espresso da non meno dei due terzi dei
componenti del Consiglio;
b) pagamento della quota annuale;
c) accettazione senza riserva del presente Statuto e dell’eventuale regolamento e
loro successive modifiche nonché delle deliberazioni degli Organi sociali.
3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed
annotata nel Libro degli Associati.
4. I Soci hanno diritto a:
a) eleggere gli Organi sociali e ad essere eletti negli stessi;
b) essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
c) frequentare i locali dell’Associazione;
d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
e) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci
consuntivi e preventivi;
f) esaminare i libri dell’Associazione (Libro degli Associati, Libro delle adunanze e
deliberazioni delle Assemblee, Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio
direttivo, dell’Organo di controllo, ove costituito, e di eventuali altri Organi sociali),
secondo quanto previsto dal successivo articolo 21, comma 3.
5. Inoltre, i Soci hanno il dovere di:
a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni
prese dagli Organi sociali;
b) versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i
termini annualmente stabiliti;
c) mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri
Soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
6. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra Soci riguardo ai diritti e ai
doveri nei confronti dell’Associazione.
7. L’Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell’opera
dei volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore
della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo Settore,
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale,
spontaneo e gratuito senza fine di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per
fini di solidarietà.
8. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari, qualora
svolgano la loro attività in modo non occasionale.
Art. 7 (Pagamento delle quote annuali).
1. Le quote annue per l’iscrizione, il rinnovo e la conferma della qualità di socio
vanno corrisposte in un’unica soluzione tramite pagamento su conto corrente
bancario e/o postale e contanti.
2. L’importo delle quote e le modalità di pagamento sono stabiliti dal Consiglio
direttivo e resi noti all’Assemblea dei Soci.
3. La quota associativa non è trasferibile né rimborsabile a nessun titolo e non è
collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 8 (Cessazione di appartenenza all’Associazione).
1. La qualifica di Socio ed i relativi diritti si perdono per dimissioni volontarie, da
presentare per iscritto al Presidente e ratificate dal Consiglio direttivo, ed in caso
di morte.
2. I Soci possono essere esclusi dall’Associazione per gravi motivi, per morosità
superiore a novanta giorni nel pagamento delle quote annuali o di quant’altro
eventualmente dovuto all’Associazione; per infrazioni allo Statuto o al regolamento
interno, nonché per comportamento contrario alle finalità dell’Associazione o di
ostacolo al buon andamento delle sue attività.
3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, quale organo eletto
dall’Assemblea, previa contestazione all’interessato dei fatti addebitatigli, con le
garanzie previste dall’art. 22 del presente Statuto.
4. La deliberazione di esclusione dovrà essere ratificata dall’Assemblea ed il
Presidente dovrà notificarla al Socio escluso entro il termine di 30 (trenta) giorni
dalla data della delibera.
5. Il Socio escluso o receduto dall’Associazione non ha il diritto al rimborso delle
quote già versate né ad alcuna indennità né ha alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione. La quota non è rimborsabile, né trasmissibile, né rivalutabile.
6. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere
ritenuta “temporanea” ai sensi di legge.
Art. 9 (Organi dell’Associazione).
1. Sono Organi della Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i due Vice Presidenti;
e) il Segretario generale;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Probiviri.
Sono altresì Organi dell’Associazione, nei casi previsti dalla legge, l’Organo di
controllo e il Revisore legale.
2. Alle cariche sociali possono essere eletti tutti i Soci.
3. Tutte le cariche sono gratuite ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello
svolgimento della funzione per conto e nell’interesse dell’Associazione.
Art. 10 (Assemblea dei Soci)
1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle
quote annuali. Ad ogni Socio corrisponde un voto.
2. Tutti i Soci possono esercitare il diritto di voto, anche per delega. Ogni Socio
può farsi rappresentare da altro Socio, che non sia membro del Consiglio direttivo
o revisore; tuttavia, nessun Socio può rappresentare più di altri tre Soci.
3. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea straordinaria si
svolge dinanzi al Notaio.
4. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo ogni qualvolta lo
ritenga necessario ovvero su richiesta motivata presentata al Consiglio direttivo da
almeno un decimo dei Soci o dal Presidente.
5. L‘Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno, e comunque entro
sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, al fine di:
a) discutere, approvare o modificare il bilancio preventivo e consuntivo;
b) eleggere o revocare gli Organi sociali e i componenti del Consiglio direttivo, e
del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei revisori dei conti;
c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione
legale dei conti;
d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere
azione di responsabilità nei loro confronti;
e) ratifica l’esclusione dei Soci, deliberata dal consiglio direttivo;
f) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) stabilire le direttive generali e gli indirizzi dell’Associazione;
h) trattare e deliberare su tutti gli argomenti che siano di sua competenza, ovvero
previsti nella convocazione a seguito di richiesta dei Soci o del Presidente, sugli
altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza.
6. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo, anche su richiesta
motivata ed indicante l’ordine del giorno presentata al Consiglio stesso da almeno
un decimo dei soci. Il Consiglio direttivo ha l’obbligo di indire l’Assemblea
straordinaria al più tardi entro un mese dal ricevimento della domanda.
7. È di competenza dell’Assemblea straordinaria:
a) l’approvazione delle modifiche allo statuto dell’Associazione;
b) la deliberazione sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina dei
liquidatori determinandone i poteri;
c) la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
8. Lo Statuto può essere modificato solo dall’Assemblea straordinaria dei soci, su
proposta del Consiglio Direttivo, ovvero di almeno un decimo dei soci.
9. I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a
ciascun Socio, ovvero con avviso di convocazione esposto nella sede
dell’Associazione e pubblicato per via telematica, almeno otto giorni prima di quello
fissato per l’adunanza.
L’avviso di convocazione deve riportare l’ordine del giorno, con l’indicazione del
giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza. Nello stesso avviso saranno indicati
anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, nel caso che la prima andasse
deserta. La seconda convocazione non potrà aver luogo se non sia trascorso un
giorno dalla prima.
10. L’Assemblea è convocata in Roma, anche fuori della sede sociale.
11. L’Assemblea vota di norma per alzata di mano o, su richiesta della
maggioranza, con votazione a scrutinio segreto.
12. Il voto – per le materie di competenza dell’assemblea ordinaria dei Soci – può
essere espresso per corrispondenza, su iniziativa del Consiglio Direttivo.
13. Il voto per corrispondenza si esercita a seguito dell’invio a tutti gli aventi diritto
al voto – presso il domicilio risultante dal Registro degli Associati, e con qualunque
mezzo idoneo ad assicurare l’avvenuta ricezione – del testo per esteso della delibera
proposta.
15. I soci sono tenuti ad inviare presso la sede legale dell’Associazione, entro il
termine indicato nella proposta, la propria risposta, indicando se esprimono voto
favorevole, voto contrario o se si astengono dal voto.
16. La mancata risposta entro il predetto termine viene considerata quale
astensione dal voto.
17. La decisione viene adottata solo quando sia pervenuto all’Associazione il voto
favorevole rappresentante almeno la maggioranza assoluta dei Soci.
18. Spetta al Presidente dell’Associazione constatare l’esito della consultazione e
comunicarlo a tutti i soci, indicando i soci che hanno espresso voto favorevole, voto
contrario ed i soci che si sono astenuti, nonché la data in cui la decisione si è
formata, con l’apertura delle buste contenenti l’espressione del voto.
19. Tutti i documenti trasmessi alla sede legale dell’Associazione – relativi alla
formazione della volontà dei soci – devono essere conservati presso tale sede.
20. L’Assemblea delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del codice civile.
21. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua
assenza, da uno dei due Vicepresidenti; in caso di assenza del Presidente o dei
Vicepresidenti, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
22. L’Assemblea può tenersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o
distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale
e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti e in particolare
alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:
a) che sia consentito al Presidente della riunione – anche a mezzo del proprio Ufficio
di Presidenza – di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti
distribuendo agli stessi (se redatta) la documentazione predisposta per la riunione
stessa, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i
risultati della votazione;
b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) che vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza
in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati nei quali i convocati potranno
affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti
insieme il Presidente ed il Soggetto verbalizzante, che provvederanno alla
formazione e sottoscrizione del verbale;
e) i verbali dovranno rimanere depositati presso la sede sociale.
Art. 11 (Comitati).
1. L’Assemblea può deliberare l’istituzione di appositi Comitati, anche permanenti,
per l’istruttoria di singole questioni.
Art.12 (Consiglio direttivo).
1. Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero di
membri, di seguito indicati come Consiglieri, non inferiore a sette e non superiore
a quindici, così come stabilito di volta in volta dall’Assemblea.
2. La maggioranza dei Consiglieri deve essere scelta tra le persone fisiche
dell’Associazione ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l’articolo
2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. I Consiglieri sono rieleggibili.
4. I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere
l’iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno
di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza,
nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se
disgiuntamente o congiuntamente.
5. Il Consiglio direttivo dura in carica per tre esercizi.
6. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione
può provvedere alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea
utile.
7. Il Consiglio direttivo, nella seduta immediatamente successiva all’Assemblea che
ha provveduto alla nomina dei suoi componenti, ove a tali nomine non abbia
provveduto l’Assemblea, elegge tra i suoi membri: il Presidente, i due
Vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario generale.
8. Il Consiglio direttivo costituisce l’Organo di amministrazione dell’Associazione,
e i Consiglieri ne sono gli amministratori. Il Consiglio sovrintende alla ordinaria e
straordinaria gestione delle attività sociali e adotta tutti i provvedimenti necessari
ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione
per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2.
9. Il Consiglio si riunisce di norma tre volte l’anno o quando ne sia fatta richiesta
da almeno due dei suoi componenti. La convocazione dovrà avvenire mediante
comunicazione scritta inviata tramite posta, anche in forma elettronica, o con
notificazione a mano. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta
mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista
per la riunione.
10. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei presenti. In caso
di parità prevale il voto di chi presiede.
11. Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
12. Il Consiglio direttivo:
a) definisce gli indirizzi generali dell’Associazione, promuove e coordina l’attività
sociale;
b) propone all’Assemblea l’approvazione del Regolamento interno e le eventuali
modifiche;
c) determina la misura delle quote annuali nonché di quanto eventualmente
dovuto per l’utilizzo delle attrezzature e la fruizione dei servizi, stabilendo le
modalità di riscossione. La misura delle quote annuali resterà invariata sino a
nuova delibera;
d) propone il versamento di contributi volontari in relazioni alle necessità
dell’Associazione, stabilendo le modalità di riscossione;
e) decide sulle richieste di iscrizioni e di recesso, secondo le modalità stabilite dagli
articoli 6, commi 2 e 3, e articolo 8;
f) delibera l’esclusione dall’Associazione ed assume i provvedimenti disciplinari, a
norma del presente statuto;
g) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;
h) predispone la relazione annuale di accompagnamento al bilancio consuntivo da
presentare all’Assemblea;
i) determina l’assunzione e il licenziamento del personale eventualmente
necessario per il funzionamento dei servizi e delle strutture, stabilendo il relativo
trattamento economico e giuridico;
l) delibera e stipula gli atti che risultassero utili o necessari per il perseguimento
delle finalità sociali ivi compresi gli atti relativi alla destinazione ed all’investimento
delle eventuali disponibilità;
m) delibera acquisti, vendite, cessioni, comodati, accettazioni di donazioni, eredità,
lasciti e legati, transazioni e rinunce.
n) delibera in merito a quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, e dall’articolo 6,
comma 4, del presente Statuto.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le
limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono
iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi
ne erano a conoscenza.
14. Il Consiglio direttivo può delegare temporaneamente le proprie attività al
Presidente o ad uno o più Consiglieri e può nominare e revocare in ogni momento
Delegati a singole attività, conferendo loro i poteri all’uopo necessari. La nomina di
Delegato può avvenire nei confronti dei Soci.
15. La riunione del Consiglio Direttivo può tenersi con gli intervenuti dislocati in
più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano
rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento
dei partecipanti e in particolare alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere
dato atto nel relativo verbale:
a) che sia consentito al Presidente della riunione – anche a mezzo del proprio Ufficio
di Presidenza – di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti
distribuendo agli stessi (se redatta) la documentazione predisposta per la riunione
stessa, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i
risultati della votazione;
b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) che vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza
in forma totalitaria) i luoghi audio/video collegati nei quali i convocati potranno
affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti
insieme il Presidente ed il Soggetto verbalizzante, che provvederanno alla
formazione e sottoscrizione del verbale.
Art.13 (Presidente).
1. Il Presidente presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio direttivo, coordina
l’attività degli Organi e dei servizi sociali.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale degli atti e
provvedimenti con potestà di delega per singoli atti e sulla esecuzione dei deliberati
del Consiglio direttivo. Sottoscrive il rendiconto annuale da presentare
all’Assemblea dei soci. Pone in essere tutte le azioni per la tutela del nome e del
simbolo dell’Associazione.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono svolte dal
Vicepresidente più anziano per età, e in caso di assenza o impedimento di
quest’ultimo, dall’altro Vicepresidente.
4. Al Presidente, in rappresentanza dell’Associazione, è conferito il potere, previa
delibera del Consiglio direttivo, di aprire conti correnti bancari e postali a
quest’ultima intestati, per effettuare le normali operazioni di gestione ovvero
emettere ed incassare assegni, contributi e finanziamenti da istituzioni statali e
dell’Unione europea, regionali, provinciali, comunali, locali e da privati.
Art.14 (Vicepresidenti).
1. I Vicepresidenti sono eletti in numero massimo di due e sostituiscono a tutti gli
effetti il Presidente in caso di assenza o legittimo impedimento dello stesso.
Art.15 (Segretario Generale).
1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo. All’atto della nomina, il
Consiglio stabilisce le funzioni e durata della carica, secondo quanto stabilito dalla
legge, in particolare con riferimento alle norme inderogabili dettate nei confronti
degli Enti del Terzo Settore al fine dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore.
2. Il Segretario Generale coordina le attività dell’Associazione ai fini dell’attuazione
delle finalità di cui al presente Statuto, e riferisce al Presidente e al Consiglio
direttivo del buon andamento dell’Associazione.
Art. 16 (Tesoriere).
1. Il Tesoriere cura la contabilità dell’Associazione secondo le delibere del Consiglio
Direttivo, tiene la cassa sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo.
2. All’atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni e durata della carica, nel
rispetto della disciplina di legge tempo per tempo vigente, in particolare con
riferimento alle norme inderogabili dettate nei confronti degli Enti del Terzo Settore
al fine dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Il Tesoriere riscuote le quote sociali ed eventuali proventi e provvede alle spese
ordinarie, nei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo. Per le spese straordinarie deve
essere autorizzato dal Consiglio direttivo o dal Presidente dell’Associazione, nei
limiti della delega conferita. A tale scopo potrà essere conferita dal Presidente al
Tesoriere la delega alla firma su conto bancario e/o conto postale dell’Associazione.
I mandati di pagamento delle spese non costituiscono titolo legale se non muniti
della firma del Presidente.
Art. 17 (Collegio dei Probiviri).
1. Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea.
2. È composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci.
3. Il Presidente del Collegio, se non nominato ovvero eletto dall’Assemblea, è
nominato dal Collegio in seno a sé medesimo.
4. Il Collegio agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi
dell’Associazione oppure di un solo Socio: ogni richiesta è considerata valida se
formulata per iscritto, motivata e firmata.
Art. 18 (Organo di controllo)
1. La nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti
di cui all’art. 2397, secondo comma, codice civile. Nel caso di Organo di Controllo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei
componenti.
3. Ai membri dell’Organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun
compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
4. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul
suo concreto funzionamento.
5. L’Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui
all’art. 31, primo comma, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Revisione
legale e dei Conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali
iscritti nell’apposito registro.
6. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo
alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee
guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto
dall’Organo di controllo.
7. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono
chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
8. I componenti dell’Organo di Controllo sono nominati dall’Assemblea, durano in
carica tre esercizi e possono essere rieletti. I componenti del collegio eleggono al
loro interno il Presidente.
9. Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale. È ammessa
la possibilità che le riunioni dell’Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di
telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni
del Consiglio direttivo di cui al precedente articolo 12, comma 8.
Art. 19 (Revisore legale).
1. Al ricorrere dei casi previsti dalla legge, ai sensi dell’articolo 31 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o qualora ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina
un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell’apposito Registro.
2.La Revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di controllo, in tale
caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra i Revisori legali iscritti
nell’apposito Registro.
Art.20 (Esercizio finanziario).
1.L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 120 (centoventi) giorni dal 31 dicembre di ciascun anno, ovvero entro 180
(centottanta) in caso di motivata necessità, il Consiglio Direttivo deve sottoporre
all’assemblea dei soci approva il bilancio dell’esercizio conclusosi il 31 dicembre
antecedente, per la sua approvazione. A seguito dell’approvazione il Consiglio
Direttivo procede agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal
Rendiconto Gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Ente, e dalla
Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e
gestionale dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Qualora i ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate siano
inferiori a 300.000 (trecentomila) euro il bilancio, dell’ente del terzo settore privo di
personalità giuridica, può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
5. Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.
6. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni
attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono
risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le
entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna
di sensibilizzazione.
7. Qualora la Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate superiori ad un milione di euro deve depositare presso il Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale
redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio
nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura
dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione
dell’impatto sociale delle attività svolte.
8. Qualora la Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate superiori a centomila euro annui deve in ogni caso pubblicare
annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della
rete associativa di cui all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti,
compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Art. 21 (Libri sociali e diritto di libera consultazione dei Soci).
1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e seguenti
del codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:
a) Libro degli Associati;
b) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati;
d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi
associativi, tenuto a cura dello stesso Organo.
2. I Soci hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio direttivo sulle
questioni riguardanti l’Associazione.
3. I libri dell’Associazione sono consultabili al Socio che ne faccia motivata
istanza da presentare all’Organo che ne cura la tenuta. La richiesta dei Soci deve
essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 22 (Patrimonio e Risorse Economiche).
1. Il patrimonio è costituito:
a) dal patrimonio iniziale dell’Associazione, ai fini dell’eventuale riconoscimento
della personalità giuridica, risultante dall’atto costitutivo;
b) da ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate.
2. Il patrimonio dell’Associazione si compone del Fondo di dotazione pari ad euro
15.000,00 (quindicimila), che costituisce il patrimonio minimo dell’Associazione;
nonché dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione e da
eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio.
3. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative nonché contributi annuali e straordinari degli associati;
b) contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
c) contributi dell’Unione europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli
enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
d) rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
e) rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici;
f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai
terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che
siano conformi a quanto previsto dal codice sul Terzo Settore e successive
modifiche e integrazioni;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;
i) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.
4. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o
di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 23 (Fondo di gestione).
1. Il fondo di gestione dell’Associazione è costituito:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività
dell’Associazione medesima non destinati al patrimonio dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano
espressamente destinate al patrimonio;
c) da eventuali contributi attribuiti all’ Associazione dallo Stato italiano, da Enti
territoriali o da altri Enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano
espressamente destinati al Patrimonio;
d) dalle quote e dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Soci;
e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, oltre che
dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette
volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma l’Associazione.
Art. 24 (Modifica dello Statuto).
1. Lo Statuto può essere modificato solo dall’Assemblea straordinaria dei soci, su
proposta del Consiglio direttivo.
2. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto occorre in prima
convocazione la presenza dei tre quarti degli associati e la delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; mentre in seconda convocazione la
presenza di due terzi dei Soci e la delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Art. 25 (Durata e scioglimento).
1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione per
qualsiasi causa, l’Assemblea straordinaria designa uno o più liquidatori
determinandone i poteri.
2. L’Assemblea delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo
sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri
Enti del Terzo Settore con finalità analoghe a quelle dell’Associazione,
individuate dal Consiglio direttivo, in quanto Organo associativo competente,
o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 26 (Controversie).
1. Eventuali controversie tra i soci, il Consiglio direttivo, i suoi membri, o tra questi
e l’associazione relative all’interpretazione del presente Statuto e degli eventuali
regolamenti, ove non risolte da una preventiva procedura di conciliazione sono
rimesse al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri dei quali due,
uno per ciascuno, scelti dalle due parti e il terzo scelto da due arbitri di parte di
comune accordo.
2. I membri del collegio arbitrale decidono, quali amichevoli compositori, pro bono
et aequo, con giudizio inappellabile e senza formalità di procedura, entro sessanta
giorni dalla nomina.
Art. 27 (Disposizioni Transitorie e Finali).
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia
di enti del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive
modificazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme
del codice civile.
